A poco più di un anno dalla sua nascita, arriva il via libera definitivo alla proroga del Superbonus 110% grazie al PNRR Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, che converte il DI 59/2021 nella legge 101/2021, estendendo l’agevolazione per i condomini fino al 31 dicembre 2022, al 30 giugno 2022 per edifici formati da 2 a 4 unità immobiliari e fino al 30 giugno 2023 per gli IACP (Istituti Autonomi Case Popolari).
Il governo si è impegnato a inserire l’estensione della misura fino al 2023 nella prossima legge di Bilancio, ma dipenderà dai numeri, dalle risorse a bilancio e dalle semplificazioni che saranno state messe in atto.
Ma facciamo un passo indietro.
Che cos’è il Superbonus?
Il Superbonus 110% è una misura di incentivazione introdotta dal D.L. “Rilancio” 19 maggio 2020, n. 34, che punta a rendere più efficienti e più sicure le nostre abitazioni a costo zero per il cittadino.
Si suddivide in due tipologie di interventi:
- il Super Ecobonus, che agevola i lavori di efficientamento energetico;
- il Super Sismabonus, che incentiva quelli di adeguamento antisismico.
In cosa consistono le agevolazioni?
L’incentivo del Superbonus consiste nel detrarre l’intero importo della spesa sostenuta, con un beneficio aggiuntivo del 10% e si applica non solo ai lavori espressamente indicati nel decreto Rilancio, ma a tutti quelli di riqualificazione energetica qualora abbinati a quelli trainanti.
Il beneficiario può decidere di esercitare la detrazione attraverso l’opzione dello sconto in fattura: l’impresa che ha effettuato i lavori applica uno sconto fino al 100% del valore della fattura e il cittadino effettua così i lavori senza alcun esborso monetario.
L’impresa si vedrà in questo modo riconosciuto un credito d’imposta pari al 110% dell’ammontare dello sconto applicato, creando così un meccanismo virtuoso di mercato che offre benefici a tutti i soggetti coinvolti:
- il cittadino può ristrutturare casa gratuitamente, ridurre il costo delle bollette e valorizzare il proprio patrimonio immobiliare;
- l’impresa può aumentare il proprio fatturato grazie al maggior volume di lavori;
- lo Stato può rendere più efficienti e più sicure le abitazioni e sostenere l’aumento dell’occupazione e del reddito.
Come funziona?
Per poter godere del Superbonus 110% è necessario effettuare almeno un intervento cosiddetto “trainante” che consiste quindi in lavori di isolamento termico degli edifici (il cosiddetto cappotto termico) o in lavori di sostituzione dei vecchi impianti di climatizzazione.
Una volta eseguito almeno uno degli interventi trainanti, il beneficiario può decidere di effettuare anche gli interventi cosiddetti “trainati” come la sostituzione degli infissi, l’installazione di impianti fotovoltaici, delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, degli impianti di domotica e molto altro.
Attenzione però, esiste un particolare limite agli interventi edilizi ammessi e rientranti nel superbonus: non devono superare la categoria di intervento di ristrutturazione edilizia (articolo 3 comma 1 lettera d del DPR 380/2001) altrimenti si rientra nella definizione di “nuova costruzione” e rimangono quindi esclusi dalle detrazioni fiscali.
Fondamentale per usufruire del Superbonus è che l’insieme di tutti gli interventi portino ad un miglioramento dell’edificio/unità abitativa di almeno due classi energetiche.
L’unica eccezione, specifica l’Agenzia delle Entrate, in cui è possibile effettuare i soli interventi trainati senza un contemporaneo lavoro trainante, è quello in cui sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali in quanto l’edificio risulta sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42/2004).
La semplificazione delle procedure: la CILA
Il 31 maggio 2021 il Governo ha approvato il cd. “Decreto Semplificazioni bis”, con lo scopo di snellire e velocizzare le procedure amministrative degli interventi edilizi.
Se prima infatti occorreva attestare la conformità edilizia dell’immobile, con il nuovo Comma 13-ter sostituito al decreto rilancio, tutti gli interventi previsti dall’art.119, sia di efficientamento energetico (superbonus) che di messa in sicurezza sismica (sismabonus), esclusi i casi di demolizione e ricostruzione, sono ora considerati dalla normativa come manutenzione straordinaria e necessitano di una semplice CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) per essere realizzati.
Nella CILA vanno infatti riportati solo gli estremi del titolo abitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile e non tutti i successivi ed eventuali interventi, semplificando di molto le procedure.
Il form, unico e nazionale, è operativo dal 5 agosto ed è il frutto di un accordo fra Comuni, Regioni, Province e il ministero della Pubblica amministrazione.
Il consiglio è sempre quello di rivolgersi ad un professionista per verificare la presenza o meno di irregolarità edilizie ed evitare così brutte sorprese in caso di abusi edilizi.
Arcadia, con la sua divisione Green consente a privati ed aziende di usufruire del Superbonus, per migliorare l’efficentamento energetico delle vostre case e fare la nostra parte nel raggiungimento della transizione ecologica del nostro paese.